Nuovo Regolamento unico (art.68) per le attività portuali

Comitato di Gestione: parere favorevole alla rilocalizzazione depositi costieri

È entrato in vigore il nuovo Regolamento unico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali ai sensi dell’art. 68 del Codice della navigazione.

L’art. 68 cod. nav. attribuisce la facoltà all’Autorità competente alla vigilanza di sottoporre all’iscrizione ad apposito Registro l’esercizio delle attività svolte all’interno dei porti e nell’ambito del demanio marittimo.

Tale normativa si è resa necessaria per armonizzare le discipline regolamentari vigenti nei porti di competenza dell’Ente (Autorità Portuale di Genova decr. 555/1999 e Autorità Portuale di Savona decr. 56/2005), al fine di evitare possibili disparità di trattamento amministrativo con l’esercizio della medesima funzione.

L’armonizzazione è il frutto di approfonditi confronti ed analisi documentali avvenuti tra gli Uffici Territoriali di Genova e Savona.

In sintesi, vengono di seguito elencate tutte le principali modifiche apportate in fase di armonizzazione dei due regolamenti:

- Istituzione di un registro unico, seppur in modalità tripartita (iscrizione solo Genova – iscrizione solo Savona, iscrizione Genova e Savona) al fine di evitare che le società siano soggette ad un doppio procedimento di iscrizione qualora intendano svolgere l’attività in entrambi gli ambiti territoriali. In tale ultima ipotesi l’impresa potrà presentare un’unica istanza di iscrizione al registro ex art. 68 cod. nav. per lo svolgimento dell’attività in entrambi gli ambiti territoriali, specificando in quale porto sarà svolta prevalentemente l’attività;

- previsione della possibilità di presentare in corso d’anno l’istanza integrativa per l’esercizio dell’attività anche nell’altro porto, qualora l’istanza iniziale sia stata limitata all’iscrizione ad un solo ambito territoriale;

- previsione di impiego obbligatorio dello Sportello Unico Amministrativo, una volta attivo, in conformità al Regolamento dell’Ente in materia;

- istituzione della disciplina delle attività occasionali che vengono escluse dall’iscrizione al Registro e assoggettate a SCIA ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m. e i.; 

- armonizzazione degli importi a titolo di contributo forfettario, distinguendo tra primo rilascio e rinnovo.

Il documento, nonché copia della modulistica aggiornata, è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente link.

Gli Uffici competenti dell’Ente (Ufficio Attività d’Impresa per l’ambito portuale di Genova e Genova Prà e Ufficio Operatività Portuale ed Ispettorato per l’ambito portuale di Savona-Vado) sono a disposizione dell’utenza per eventuali chiarimenti e supporto.



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